"Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano"
Art. 1.
(Finalita’)
1. Il presente decreto disciplina la qualita’ delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrita’ e la pulizia.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) “acque destinate al consumo umano”:
1) le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;
2) le acque utilizzate in un’impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle, individuate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera e), la cui qualita’ non puo’ avere conseguenze sulla salubrita’ del prodotto alimentare finale;
b) “impianto di distribuzione domestico”: le conduttore, i raccordi, le apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente utilizzati per l’erogazione dell’acqua destinata al consumo umano e la rete di distribuzione esterna. La delimitazione tra impianto di distribuzione domestico e rete di distribuzione esterna, di seguito denominata punto di consegna, e’ costituita dal contatore, salva diversa indicazione del contratto di somministrazione;
c) “gestore”: il gestore del servizio idrico integrato, cosi’ come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera o-bis) del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche;
d) “autorita’ d’ambito”: la forma di cooperazione tra comuni e province ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e, fino alla piena operativita’ del servizio idrico integrato, l’amministrazione pubblica titolare del servizio”.
Art. 3.
(Esenzioni)
1. La presente normativa non si applica:
a) alle acque minerali naturali e medicinali riconosciute;
b) alle acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali la qualita’ delle stesse non ha ripercussioni, dirette od indirette, sulla salute dei consumatori interessati, individuate con decreto del Ministro della sanita’, di concerto i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dell’ambiente, dei lavori pubblici e delle politiche agricole e forestali.